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Poker, tasse e legge: la parola all’esperto (parte 2)

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Riprendiamo il discorso con Pietro Cesaroni, commercialista e revisore contabile di Prato, iniziato nel precedente appuntamento con lo spazio dedicato all'approfondimento con le questioni legali e fiscali legate al poker. E concludiamo proprio con l’argomento più spinoso. A quale iter ed eventuali sanzioni vanno incontro i giocatori che decidessero di contestare l’addebito dell’Agenzia delle Entrate?

Non è facile rispondere a questa domanda in maniera esaustiva, ci sono diversi casi da dover esaminare.
Poniamo che al Contribuente sia arrivato un Avviso di Accertamento, a questo punto bisogna valutare attentamente il da farsi.

Se decidessimo di rinunciare a presentare il ricorso, o istanza di accertamento con adesione, (Art. 15, comma 2 bis, dlgs n.218/1997), si può definire l’intero accertamento in maniera agevolata. Pertanto, in questo caso, si ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni. Naturalmente per ottenere questa agevolazione il contribuente deve versare le imposte, sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione del ricorso che è di 60 giorni.

Un’altra possibilità è quella che riserva l’Art. 17 dlgs n. 472/1997, e cioè la definizione delle sole sanzioni con la riduzione ad un terzo, ma parliamo delle sole sanzioni. In questo caso il contribuente versa le sanzioni con la riduzione a un terzo dell’intera sanzione applicata, riservandosi la possibilità di impugnare l’accertamento soltanto per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. Anche in questo caso la condizione è che vengano versate entro il termine per presentare il ricorso.
Invece se il contribuente presenta il ricorso è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all’obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte ed interessi, ai sensi dell’Art. 29, comma 1, lettera a), dl n. 78/2010.-

E’ possibile inoltre presentare istanza di accertamento con adesione . Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente, importante è che in caso di adesione le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
Dopo aver esaminato le modalità di ricorrere, di versare in maniera ridotta le sanzioni e di poter presentare l’istanza di accertamento con adesione, c’è la possibilità di richiedere all’ufficio il riesame dell’atto in autotutela, ai sensi del Dm n. 37/1997. In questo modo, si invita l’Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell’avviso di accertamento. Da tenere presente che l’istanza di Autotutela non sospende il termine entro cui definire l’avviso di accertamento. L’istanza di autotutela non sospende neanche il termine entro cui definire l’avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o il ricorso.

Decorsi i 60 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme.
Decorsi 30 giorno dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute, che peraltro coincide con il termine per presentare il ricorso, gli importi richiesti saranno affidati all’Agente della Riscossione per l’esecuzione forzata con le modalità previste dall’Art. 29, comma 1, lett. b) e c) del Dl n. 78/2010. A questo punto il pagamento dovrà essere effettuato presso l’Agente della Riscossione. Da non sottovalutare inoltre che l’Agenzia, decorsi i 60 giorni dalla notifica dell’Avviso di Accertamento, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione, il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni può essere comunque affidato in carico all’Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta il ricorso.
Nel caso in cui il contribuente decidesse di NON definire per l’intero l’accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, oltre ad affidare le somme all’Agenzia della Riscossione il totale degli importi sarà maggiorato dall’Aggio (9%) per la riscossione oltre agli interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 20 del DPR n.602/1973.

In ogni caso, vista la complessità della materia, la sua struttura "macchinosa" e la moleplicità di casi e situazioni, va tenuto presente che solo il professionista con il proprio cliente potrà scegliere il più corretto e vantaggioso percorso da affrontare.

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Nicola Pagano

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